Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 04.03.10, dal D.M. 18.10.2010, n.180 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Art. 2 – Attivazione del procedimento
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva con il deposito presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi Organismo) dell’istanza di avvio, con qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione. Al momento della ricezione la segreteria vi appone il timbro di depositato con data e sigla dell’addetto ricevente.
2. A norma dell’art. 8 del D. Lgs. 28/2010, all’atto della presentazione della domanda di mediazione il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
3. La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall’Organismo o altro documento equipollente che deve, comunque, indicare gli elementi elencati nel comma che segue.
4. La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti e l’indirizzo presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni previste dal presente regolamento;
b)i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento;
c) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) l’indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, l’Organismo decide il valore di riferimento.
5. La domanda può contenere:
a)i dati identificativi dei difensori che assisteranno la parte nel procedimento, con la relativa procura, con sottoscrizione autenticata della parte ovvero con certificazione dell’autografia da parte dell’avvocato a norma dell’ art. 83, comma 3, cpc;
b) la copia, quando esistente, della clausola di mediazione;
c) la dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi delprocedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento;
d)la dichiarazione dell’istante che provvederà a sua cura a comunicare all’altra parte o alle altre parti la domanda e la data del primo incontro, così come previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e dall’art. 4, comma 3 del presente regolamento.
6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata e successive modifiche e aggiornamenti, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.
Art. 3 – La segreteria
1. La segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione.
2. La segreteria cura la tenuta del registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La segreteria provvede:
a) a ricevere la domanda di mediazione, apponendovi il timbro di depositato, previa verifica che la stessa abbia i requisiti formali previsti dal presente regolamento;
b) a ricevere la domanda di mediazione, apponendovi il timbro di depositato, previa verifica che la stessa abbia i requisiti formali previsti dal presente regolamento;
c) a verificare l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione;
d) a comunicare al mediatore la sua avvenuta designazione da parte del Responsabile dell’ Organismo, che dovrà a sua volta comunicare entro tre giorni l’accettazione o meno dell’incarico e che dovrà rendere la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza di cui all’art. 6, comma 9 del presente regolamento;
e) ad acquisire dal mediatore designato la predetta dichiarazione di imparzialità ed indipendenza;
f) alla formazione dell’avviso di avvio del procedimento di cui al successivo art. 4;
g)alle comunicazioni alle parti previste dal successivo art. 4;
h) a quant’altro previsto dal presente regolamento.
Art. 4 – Avviso di avvio del procedimento
1.L’avviso di avvio del procedimento, formato a cura della segreteria su apposito modulo dell’Organismo, é sottoscritto dal Responsabile dell’Organismo o da un suo delegato e contiene:
a) i dati identificativi della parte che ha depositato la domanda di mediazione, la data di avvenuto deposito ed il numero progressivo assegnato al procedimento di mediazione;
b) il nome del mediatore designato, la data ed il luogo dell’incontro di mediazione;
c) l'invito alla parte o alle parti che non hanno promosso il procedimento a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre quattro giorni antecedenti l’incontro, la loro adesione, e l’invito a partecipare personalmente al procedimento o mediante persona debitamente autorizzata con procura notarile, avvertendole che in assenza di tale comunicazione nei termini previsti, l’Organismo può emettere il verbale di mancata partecipazione, fatta eccezione delle ipotesi previste dall'art.7 comma 5 lett.d) D.M.180/2010 come modificato dal D.M.145/2011;
d) ) nelle materie in cui l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, l’indicazione dell’obbligo della parte o delle parti chiamate in mediazione, di assistenza di un avvocato di propria fiducia munito dei relativi poteri;
e) l’avvertimento alle parti che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis5, del D. Lgs. 28/2010;
----------- dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cpc;
------------il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art.5 D.Lgs 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
f) la comunicazione alle parti dei benefici fiscali previsti dagli art. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010.
2. L’avviso di avvio del procedimento è comunicata alla parte istante dalla segreteria in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, nel più breve tempo possibile. In pari tempo la segreteria provvede a comunicare all’altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l’avvenuta ricezione (anche mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata), l’avviso di avvio del procedimento unitamente a copia conforme della domanda di mediazione depositata.
3. La parte che ha attivato il procedimento con il deposito della domanda di mediazione e che ha fatto la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5, lett. d) del presente regolamento, deve provvedere a comunicare all’altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell’avviso di avvio del procedimento. A tal fine la stessa parte provvede a richiedere alla segreteria dell’Organismo le necessarie copie conformi.
4. Ai fini interruttivi di termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha comunque facoltà di provvedere alla comunicazione all’altra parte o alle altre parti della domanda di mediazione anche prima della formazione dell’avviso di avvio del procedimento. A tal fine richiede alla segreteria dell’Organismo, che vi provvede con immediatezza, il rilascio delle necessarie copie conformi della domanda di mediazione che ha depositato, contenenti in calce il timbro di depositato con data e sigla dell’addetto ricevente.
5. Ove l’incontro non abbia luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire, la segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata e previa verifica della avvenuta comunicazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata, fatta eccezione delle ipotesi previste dall'art.7 comma 5 lett.d) D.M.180/2010 come modificato dal D.M.145/2011.
Art. 5 – Sede del procedimento - Adesione alla mediazione – Richiesta di rinvio
1. Il procedimento di mediazione si svolge nei locali in cui ha sede l'Organismo.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo. La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento.
3. E' previsto che, qualora lo svolgimento del procedimento di mediazione in un luogo diverso dalla sede dell'Organismo comporti delle spese necessarie ulteriori, le parti dovranno provvedere al loro rimborso in via anticipata.
4.L’adesione formale alla mediazione avviene mediante compilazione, sottoscrizione ed invio all’Organismo ( mediante mezzi che ne accertino l’avvenuta ricezione) dell’apposito modulo fornito dallo stesso e reperibile sul sito dell’Organismo all’indirizzo www.hipponionconcilia.it, con il quale la parte si obbliga a presenziare al primo incontro di mediazione ed a corrispondere le dovute spese all’Organismo. Il modulo di adesione deve essere inderogabilmente inviato all’Organismo almeno il giorno lavorativo antecedente alla data fissata per il primo incontro di mediazione. In caso contrario (ed in assenza di qualsiasi altra comunicazione, anche informale, che manifesti l‘intenzione di voler aderire al procedimento di mediazione) l’invito alla mediazione si considera rifiutato ed il mediatore procederà alla redazione del verbale di mancata adesione alla mediazione.
5La parte convocata in mediazione può chiedere un rinvio del primo incontro tra le parti solo in caso di giustificato motivo debitamente certificato e solo dopo aver aderito formalmente alla procedura di mediazione. L’adesione formale alla mediazione avviene mediante compilazione, sottoscrizione ed invio all’Organismo ( mediante mezzi che ne accertino l’avvenuta ricezione) dell’apposito modulo fornito dallo stesso e reperibile sul sito dell’Organismo all’indirizzo www.hipponionconcilia.it, con il quale la parte si obbliga a presenziare al successivo incontro di mediazione ed a corrispondere le dovute spese all’Organismo, entro il termine perentorio sopra indicato. Diversamente, l’Organismo ha la facoltà di non concedere alcun rinvio del primo incontro di mediazione. Ciascuna delle parti può chiedere un rinvio degli incontri di mediazione successivi al primo solo in caso di giustificato motivo debitamente certificato. .
Art. 6 – Il Mediatore.
Formazione dell' elenco dei mediatori
La valutazione degli aspiranti mediatori è obbligatoria dovendo gli stessi avere i requisiti di cui all'art.4 n.3 del D.M. 180/2010.
L'ammissione dei mediatori nell'elenco tenuto dall'Organismo è subordinata alla presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione conseguito in conformità ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, nonchè di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso gli enti di formazione in base all'art.18 D.M.180/2010 e con attestato di tirocinio assistito secondo quanto previsto dal D.M.180/2010 come modificato dal D.M.145/2011.
3. Le domande sono esaminate dal Responsabile dell'Organismo ed i mediatori sono iscritti nell'elenco secondo l'ordine di ricezione delle domande stesse. Al momento della presentazione della domanda da parte dei mediatori è consentita l'annotazione di particolari specializzazioni giuridiche - anche mediante l'indicazione degli ambiti di attività prevalenti, o anche delle materie in cui non si preferisce prestare l'opera ovvero la conoscenza che gli stessi possano avere delle lingue straniere e ciò al fine di agevolare la nomina di mediatori aventi il massimo grado di competenza rispetto ai singoli incarichi loro affidati. Le informazioni così annotate dovranno in ogni caso essere veritiere e scevre da ambiguità o esagerazioni.
4.Ai mediatori iscritti in via esclusiva all'Organismo, spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, oltre accessori di legge, pari al 40% delle indennità di mediazione di cui alla tabella A dell'art.16, comma 4 del D.M. 180/2010. Al momento dell'iscrizione presso l'Organismo i mediatori dovranno depositarepposita dichiarazione di esclusività.
Funzioni e designazione del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.hipponionconcilia.it.
4. I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.I. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti..
5. L’Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del D. I. 145/2011.
6. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
7. L’Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
8. Nell’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del D.I. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta
9.A tal fine, il Responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
10.Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
11.In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
12.Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere unadichiarazione di indipendenza e imparzialità. In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possalimitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione
13.Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione diindipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. Il Responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, identificandolo nel professionista più idoneo per specifica competenza ed indipendenza in relazione al procedimento di cui si tratta, tenuto conto altresì’ dei criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta ( D.I. 145 del 06/07/2011). Si esclude la nomina di professionista che versi in una delle situazioni di cui all’art. 51 del codice di procedura civile. Il mediatore può però in ogni caso essere scelto, su comune indicazione delle parti, tra quanti prestano la propria opera presso l’Organismo.
14.Il Mediatore incaricato, si astiene o può essere ricusato da una delle parti nei casi di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull’istanza di ricusazione, depositata entro 7 giorni dalla data del primo incontro, provvede il Responsabile dell’Organismo. Quando la mediazione è svolta dal Responsabile dell’Organismo, sull’istanza decide ed eventualmente provvede il delegato del Responsabile. Il mediatore incaricato, conduce l’incontro o gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più idoneo, valutata la natura della controversia e il comportamento delle parti; con l’obiettivo di trovare un accordo che possa contemperare gli interessi delle parti partecipanti al procedimento. In controversie di particolare complessità il responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
15. Hipponion Concilia ha formato elenchi separati dei mediatori suddivisi per la specializzazione delle varie materie giuridiche. Tali elenchi sono depositati presso la segreteria dell’Organismo e sono consultabili on line sul sito www.hipponionconcilia.it.
Il mediatore deve comunicare alla segreteria, prontamente e non oltre tre giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico.
Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell’incarico:
a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti ed ai loro interessi, cercando altresì di apparire come tale;
b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato e non sussistono ragioni di credito o debito;
c) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
d) che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;
e) che i suoi familiari non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell’ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;
f) che non ha legami personali con alcuna delle parti.
16. In presenza delle suddette cause di incompatibilità il mediatore ha l’obbligo di rifiutare la designazione;
17. Il mediatore deve informare immediatamente l’Organismo e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all’imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
18. Il mediatore designato al momento della accettazione dell’incarico deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.
19. Le parti possono richiedere all’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza il Responsabile dell’Organismo nominerà un altro mediatore.
20. Il Responsabile dell’Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’Organismo.
21.Nel caso in cui il mediatore sia il Responsabile dell’Organismo competente a decidere sull’istanza di sostituzione dello stesso sarà il suo delegato.
22. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
23. Nelle controversie che lo richiedono e/o ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere ad individuare, per il tramite della segreteria, un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all’ impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’Organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza di cui all'art.7 che segue.
Art. 7 - Riservatezza
1.Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4.Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell’Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenute a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e dello informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 8 – Incontro di mediazione
1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati.
2. Le persone fisiche partecipano all’incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito di procura notarile. Le persone giuridiche partecipano agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Tutte le parti possono essere assistite dai loro difensori. Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilitàl’assistenza dei difensori, muniti del relativo potere, è obbligatoria.
3. Il primo incontro tra le parti ed il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza e allo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti ed il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente nel corso dello stesso incontro oppure in successivi incontri.
4. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata presentazione. Egli provvede alle verbalizzazioni necessarie, in forma riassuntiva.
5. Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
6. Il mediatore dispone a quale parte sia posto a carico l’onere di eventuali comunicazioni o notificazioni che si rendessero necessarie nel corso del procedimento, salvo che non vi provveda egli stesso o la segreteria dell’ Organismo.
7. Se è raggiunto un accordo amichevole il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’ accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso l’accordo delle parti.
8. . Quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve dare informazione alle parti di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 28/2010.
9. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
10. Il mediatore o, su suo incarico, la segreteria comunicano alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta da lui formulata.
11. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata.
12. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 6 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta formulata dal mediatore a norma del comma 7, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
13. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
14. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
15. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l’indicazione della proposta che sia stata da lui eventualmente formulata come previsto dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
16.Il processo verbale è rilasciato in tanti originali quanti sono i centri di interesse. Un originale è depositato presso la segreteria dell'Organismo.
Art. 9 – Conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, fatta eccezione dei casi di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs.28/2010. In tale ipotesi il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo rilascerà attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata;
b) quando le parti raggiungono un accordo amichevole o aderiscono alla proposta del mediatore;
c) quando la conciliazione non riesce o perché le parti non hanno raggiunto un accordo amichevole o perché la proposta formulata dal mediatore non è stata accettata;
d) decorsi tre mesi dal deposito della domanda.
2. Gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
3. Al termine del procedimento ciascuna parte é tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo, allegata al presente regolamento con la lettera “B”, ed a consegnarla, anche per via telematica o a mezzo fax, all’Organismo. Copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità è trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento..
Art. 10 – Indennità
1.L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, é dovuto da ciascuna parte, un importo di € 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, prima del primo incontro.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella Tabella delle Indennità allegata sub “A” al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A.:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare ;
b)deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo ;
d) nelle materie di cui all’art.5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5.Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6.Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7.Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8.Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9.Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità dovranno, comunque, essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cuiall’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10.Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11.Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna Parte che ha aderito al procedimento.
12.Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13.Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14.Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata sono derogabili.
15.Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del DPR 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l’Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, dall’ eventuale difensore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
16.Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Il Responsabile dell’Organismo avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando i criteri di nomina già evidenziati
17.Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
Art. 11 – Tirocinio assistito
1. L'Organismo consente ai mediatori che ne facciano richiesta di assistere gratuitamente, in forma di tirocinio assistito, agli incontri di mediazione svolti presso la propria sede.
2. Il mediatore dovrà farne richiesta in forma scritta presso la segreteria dell'Organismo.
3. La segreteria provvederà a comunicare la data e l'ora dell'incontro di mediazione al quale potrà assistere.
4.L'organismo rilascerà, al termine dell'ultimo incontro di mediazione, apposito attestato di frequenza.
Art. 12 – Responsabilità delle parti
1. E’ di competenza esclusiva delle parti verificare:
a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
b) il tribunale territorialmente competente competente a conoscere la controversia;
c) le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di mediazione;
d)l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f)la determinazione del valore della controversia;
g) la forma ed il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio;
i) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia ;
j) ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
Art. 13 - Clausola finale
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D. Lgs. 28/2010 e nel D.M. 180/2010 e successive modificazioni o integrazioni.
Formano parte integrante del presente Regolamento i seguenti documenti
Allegato A Tabella delle Indennità.
Allegato B Scheda di valutazione del servizio di mediazione.