Tabella delle indennità

1. Spese di avvio del procedimento

per ciascuna parte, da versarsi dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dall’altra parte al momento dell’adesione: € 40,00 oltre IVA

2. Spese di mediazione

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte, oltre IVA)
fino ad € 1.000 € 55,00
da € 1.001 ad € 5.000 € 105,00
da € 5.001 ad € 10.000 € 200,00
da € 10.001 ad Euro 25.000 € 300,00
da € 25.001 ad € 50.000 € 500,00
da € 50.001 ad € 250.000 € 850,00
da € 250.001 ad € 500.000 € 1.680,00
da € 500.001 ad € 2.500.000 € 3.200,00
da € 2.500.001 ad € 5.000.000 € 4.400,00
oltre € 5.000.001 € 7.750,00


Criteri per la determinazione delle indennità

1. Condizioni degli aumenti e delle riduzioni

1.1 L’importo come sopra determinato:
a) può essere aumentato fino ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) è aumentato fino ad un quarto in caso di successo della mediazione;
c) è aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta;
d) nelle materie di cui all'art.5 comma 1, del decreto legislativo 28/2010, è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

1.2 E’ facoltà dell’Organismo di rideterminare l’indennità qualora all’esito del procedimento l’accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

1.3 Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocini a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del DPR 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l’Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, dall’eventuale difensore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

1.4 Il mediatore di un procedimento condizione di procedibilità della domanda giudiziale in cui tutte le parti si trovino in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato svolge la sua prestazione gratuitamente.

1.5 Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.