La conciliazione civile e commerciale
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 sulla mediazione in materia civile e commerciale, regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie, vertenti su diritti disponibili, ad opera delle parti.
E' stata in tal modo attuata la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.
L'organismo di mediazione
Il procedimento di mediazione può svolgersi, su istanza dell’interessato, esclusivamente presso un Organismo abilitato iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che eroga il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui è dotato, approvato dal Ministero della giustizia.
La mediazione è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore
Il mediatore è la persona fisica che svolge la mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L'organismo, presso il quale il mediatore presta la sua opera, è vigilato dal Ministero della giustizia.