Procedimento e proposta di conciliazione

Procedimento e proposta di conciliazione

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Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

Presentata la domanda presso l’'organismo di mediazione, è designato un mediatore, e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda).

La domanda e la data dell'incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell'istante. Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia.

Proposta del mediatore
In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione. Comunque, nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

Nel verbale, contenente l'indicazione della proposta, si dà atto dell'eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.