Effetti della mediazione

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L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.