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HIPPONION CONCILIA, fondata nel 2011, offre soluzioni rapide ed economiche per risolvere controversie, riducendo il ricorso al sistema giudiziario.
HIPPONION CONCILIA, fondata nel 2011, offre soluzioni rapide ed economiche per risolvere controversie, riducendo il ricorso al sistema giudiziario.
Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione è la procedura facilitata dal mediatore in cui le parti, assistite dai rispettivi avvocati, discutono in modo strutturato i termini della possibile risoluzione bonaria della controversia. Ha una durata media di 57 giorni e una percentuale di successo di oltre il 70% quando le parti decidono di proseguire in incontri successivi.
La procedura si avvia con il deposito della domanda di mediazione. HIPPONION CONCILIA nomina un mediatore della propria lista e convoca le parti presso la sede scelta ovvero presso altri locali ritenuti più idonei o convenienti.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Se la parte chiamata accetta l’invito a partecipare al primo incontro, si procede con il suo svolgimento alla presenza del mediatore nominato e le parti, assistite dal legale, anche in video conferenza. Detto incontro si svolge tra 20 e 40 giorni dal deposito della domanda, e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione.
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
L’accordo raggiunto dalle parti, se sottoscritto anche dai legali, ha valore di titolo esecutivo. In tutti gli altri casi, l’efficacia esecutiva è subordinata all’omologa, su istanza di parte, del presidente del tribunale.
In caso di esito negativo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo.
Il costo del tentativo di conciliazione, parametrato al valore della lite, è certo e predeterminato.
Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo. La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l’organismo, e non può durare complessivamente oltre 3 mesi. Peraltro la possibilità di considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora le parti decidano al primo incontro di porre termine al tentativo con un mancato accordo, di fatto riduce notevolmente la durata della procedura.
Di pari passo con il contenimento dei tempi va anche quello dei costi. Poiché gli incontri di mediazione vengono fissati per periodi di tempo predefiniti, e le indennità complessive sono predeterminate (e sottoposte per legge a controllo ministeriale), i costi della procedura sono certi e prevedibili.
Le parti assieme ai loro legali, e non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.
Le parti assieme ai loro legali, e non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.
Altro vantaggio straordinario della mediazione è senz’altro il carattere riservato e confidenziale dell’intera procedura, come previsto anche per legge. Sia le parti, sia il terzo neutrale sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall’altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato altrimenti pattuito.
Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.